Green pass nei luoghi di lavoro: regole e sanzioni

Scatta il 15 ottobre l’obbligo del green pass per chi svolge una prestazione lavorativa nel settore pubblico e nel privato, come dipendenti, stagisti e tirocinanti, lavoratori autonomi, liberi professionisti o consulenti, volontari, partite iva in genere (ditte individuali).
In questi casi, per l’accesso a qualunque luogo di lavoro, è richiesto il green pass con l’eccezione dei soggetti esclusi dalla vaccinazione per disposizione medica.
Ad oggi l’obbligo è in vigore fino al 31 dicembre, data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria.
La verifica del green pass avviene al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro tramite l’App verifica C19. Il datore di lavoro deve organizzarsi per i controlli stabilendo le modalità operative in base a procedura scritta e i soggetti preposti ai controlli con delega scritta.
La verifica del green pass non può essere annotata in quanto è fatto divieto di raccogliere dati di qualsiasi natura dell’intestatario.
Si ritiene opportuno segnalare che le modalità di controllo dovranno essere definite tenendo conto delle dimensioni e dell’organizzazione aziendale, preferendo, laddove possibile, il controllo quotidiano di tutto il personale.
Per i dipendenti fuori sede le verifiche spettano al datore di lavoro e alle aziende presso cui si reca il dipendente per lavoro.
Chi si presenterà senza green pass nel luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato, dovrà lasciare l’azienda e sarà sospeso dalla retribuzione fino a che non rientrerà con il green pass. Le aziende fino a 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza, potranno sostituire il lavoratore assente per 10 giorni prorogabili per una sola volta e non oltre il 31.12.2021.
Se il lavoratore accede al posto di lavoro senza green pass, scatta la segnalazione al Prefetto e la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, a cui può aggiungersi anche una sanzione disciplinare. L’utilizzo di un green pass falso o altrui costituisce illecito penale.
Se il datore di lavoro non effettua i controlli o non si organizza adeguatamente, può incorrere in una sanzione del Prefetto da 400 a 1.000 euro; sono tenuti ai controlli anche i datori di lavoro domestico e le associazioni di volontariato.

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