NOVITÀ
- Nuovi modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti a partire dal 13/02/2025;
- Obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione al RENTRI;
- Obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.
TEMPISTICHE
QUANDO | CHI |
Dal 15/12/2024 al 13/02/2025 | Impianti di trattamento rifiuti; Trasportatori di rifiuti conto terzi; Commercianti/intermediari/consorzi; Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non (con più di 50 dipendenti) |
Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 | Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non (tra 11 e 50 dipendenti) |
Dal 15/12/2025 al 13/02/2026 | Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti) |
INFORMAZIONI UTILI
Dal 13/02/2025, tutte le aziende che dovranno emettere un formulario dei rifiuti, saranno obbligate ad iscriversi al portale RENTRI anche se non obbligati alla trasmissione dei dati, questo perché i FIR non potranno più essere acquistati in negozi fisici ma dovranno essere emessi e vidimati digitalmente direttamente dal portale.
TUTTI I VECCHI MODELLI DI FORMULARI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI A PARTIRE DAL 13/02/2025 NON POTRANNO PIÙ ESSERE UTILIZZATI ANCHE SE VIDIMATI
SANZIONI
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI o la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, nelle tempistiche e con le modalità definite dal D.M. 59/2023, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria:
- Da 500€ a 2000€ (rifiuti non pericolosi);
- Da 1000€ a 3000€ (rifiuti pericolosi).
- Pubblicato da: Redazione
- Pubblicato il: Novembre 1, 2024
- Temi: RENTRI